: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno frutto per tutti coloro il quale hanno impegato il reato; in nessun combinazione l’interruzione della prescrizione può implicare l’crescita proveniente da più che un quarto del Lasso necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza https://estradizioneitalia.com/quali-le-procedure-estradizione