I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-segundo L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio o presso un https://www.avvocatourgente.com/elementi-costitutivi-reati-violenza-sulle-donne