2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Analogo contrasto si era avuto anche in merito https://www.reatipenali.com/avvocato-ferrara-violazione-posta-elettronica.html